Amministrazione e contabilità

Trattamento fiscale omaggi natalizi. Obbligo di tenuta della contabilità di magazzino. Portale telematico per l'IVA su servizi di e-commerce (M.O.S.S.)

Trattamento fiscale omaggi natalizi
In occasione delle festività natalizie si ripropone il trattamento fiscale relativo agli omaggi. In particolare, per i beni non costituenti oggetto dell’attività propria non è possibile detrarre l’IVA sugli acquisti, salvo che il loro costo unitario non sia superiore a € 50,00, poichè qualificati spese di rappresentanza. L’art. 19-bis 1, lett. f) del D.P.R. n. 633/1972 prevede l’indetraibilità dell’IVA assolta sugli acquisti di alimenti e bevande, salvo che i medesimi siano effettuati nell’ambito dell’attività propria dell’impresa, ovvero di somministrazioni in mense scolastiche, aziendali o interaziendali o mediante distributori automatici collocati in locali
dell’impresa. Tale disposizione limitativa non trova applicazione per gli acquisti di alimenti e bevande, di valore unitario non superiore a € 50,00, destinati ad essere ceduti a titolo gratuito, per i quali è da applicare, invece, la disposizione di cui alla lett. h) del medesimo articolo in materia di spese di rappresentanza, che prevede la detraibilità dell’imposta.

Obbligo di tenuta della contabilità di magazzino
La tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino è obbligatoria qualora il contribuente superi determinati valori dei ricavi e delle rimanenze. In particolare, se i ricavi e le rimanenze sono superiori, rispettivamente, a € 5.164.568,99 e € 1.032.913,80, e tali limiti sono stati superati contemporaneamente per 2 esercizi consecutivi, l'azienda ha l'obbligo di istituire la contabilità di magazzino. Le scritture devono essere tenute a partire dal 2° periodo d'imposta successivo a quello nel quale, per la 2ª volta, entrambi i limiti sono stati superati. Si ricorda che l'omessa tenuta o la mancata esibizione della contabilità di magazzino consente l'applicazione dell'accertamento induttivo. L'obbligo di tenuta cessa dal 1° periodo d'imposta successivo a quello in cui, per la 2ª volta consecutivamente, l'ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore ai limiti previsti.

Portale telematico per l'IVA su servizi di e-commerce (M.O.S.S.)
L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione un portale WEB, denominato M.O.S.S. (Mini One Stop Shop), per consentire ai soggetti passivi che effettuano prestazioni di servizi elettronici, di tele-radiodiffusione e di telecomunicazione, alla luce delle nuove regole sulla territorialità introdotte dal D. Lgs. 31.03.2015, n. 42, di assolvere l’IVA nel proprio Paese di residenza, anziché nello Stato Ue di fruizione del servizio, esonerando in tal modo i prestatori dall’obbligo di doversi identificare nei diversi paesi comunitari dove il servizio sarebbe, di fatto, “consumato”. Successivamente, con il D.M. 20.04.2015, sono state specificate sia le modalità per versare l’IVA da parte di tutti i soggetti passivi aderenti al MOSS, sia i criteri di ripartizione dell’IVA riscossa e di gestione di eventuali eccedenze di versamento.
Inoltre, con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23.04.2015, sono stati approvati gli schemi dei dati che i soggetti aderenti al MOSS devono trasmettere in via telematica al Centro Operativo di Venezia dell’Agenzia delle Entrate.


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