Assunzioni agevolate

Esonero contributivo: i consulenti del lavoro chiariscono i dubbi.

L’esonero contributivo 2016 per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, è precluso se il datore di lavoro assume il medesimo lavoratore a distanza di tempo, con riferimento al quale aveva già usufruito di un esonero. Al contrario, l’esonero può essere legittimamente fruito anche qualora l’assunzione riguardi un lavoratore che ha già consentito di fruire dell’esonero ad un diverso datore di lavoro. E’ quanto chiarisce la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro con parere n. 2 del 18 aprile 2016.

La Legge di Stabilità 2016 ha confermato l’esonero contributivo per l’assunzione di lavoratori a tempo indeterminato. La durata dell’agevolazione è fissata in un biennio e decorre dalla data di assunzione e/o trasformazione del lavoratore, la quale deve avvenire tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016.
L’incentivo, fermo restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è pari all’esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, ma non superiore a 3.250€ su base annua, con eccezione:

- dei premi e contributi dovuti all’INAIL;

- del contributo al “fondo per l’erogazione dei lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 c.c.” ove dovuto;

- del contributo di finanziamento, quando dovuto, ai fondi di solidarietà previsti dal D. Lgs. n. 148/2015;

- del contributo per la garanzia sul finanziamento della Qu.I.R.;

- il contributo, nella misura dello 0,30% della retribuzione imponibile destinato, in relazione ai datori di lavoro che vi aderiscono, al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua;

- il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria;

- il contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti.


L’agevolazione spetta ai datori di lavoro in presenza di nuove assunzioni a tempo indeterminato richiedendo che siano rispettate, tra le altre, due condizioni:

- i lavoratori nei sei mesi precedenti non siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;

- l’esonero contributivo (indipendentemente se riferito al 2015 o al 2016) non deve essere già stato usufruito in relazione “a precedente assunzione a tempo indeterminato”.


Sono stati sollevati alcuni dubbi proprio sulla corretta interpretazione della seconda condizione ed il tema è stato affrontato:

- dall’INPS con la circolare n.17/2015 in cui è stato stabilito che “…il lavoratore non deve avere avuto un precedente rapporto di lavoro con lo stesso datore di lavoro che assume”;

- nuovamente dall’Inps con la circolare n. 57/2016 che, a fronte del medesimo testo di legge, rispetto al precedente esonero spiega che “il lavoratore non deve avere avuto un precedente rapporto per il quale il datore di lavoro ha già goduto della medesima agevolazione o dell’esonero previsto dall’articolo 1, comma 118, della legge n. 190/2014….. Avuto riguardo alla finalità antielusiva alla base della predetta condizione di legge, va da sé che lo sgravio è escluso anche se sia stato fruito da una società controllata dal datore di lavoro o ad esso collegata ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facente capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, al momento della nuova assunzione”;

- dalla Direzione Generale Entrate dell’Istituto, che ha confermato tale teoria in una nota esplicativa pervenuta al Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro lo scorso 15.04.2016 in risposta ad apposito quesito;


Alla luce delle suesposte considerazioni, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con parere n. 2 del 18 aprile 2015, ha chiarito che l’esonero 2016, così come quello del 2015, è precluso solo se il datore di lavoro assume il medesimo lavoratore a distanza di tempo, rispettando le altre condizioni di legge, con riferimento al quale però nella precedente assunzione aveva già usufruito di un esonero contributivo (indipendentemente, se riferito al 2015 o al 2016), ovvero ne abbia usufruito presso una società a lui riconducibile anche per interposta persona. Al contrario, l’esonero può essere legittimamente fruito anche qualora l’assunzione riguardi un lavoratore che ha già consentito di fruire dell’esonero ad un diverso datore di lavoro.

 

A cura della Redazione indicitalia - Studio mazzeidemattia