Ferie residue 2014: contributi e sanzioni per la mancata fruizione

Adempimenti del datore di lavoro.

Scade il prossimo 30 giugno il termine entro il quale i datori di lavoro sono obbligati a verificare l’avvenuto godimento delle ferie residue maturate nel 2014. Inoltre, secondo quanto previsto dal Jobs Act, è possibile cedere a titolo gratuito le ferie e i riposi a colleghi che si trovino nella condizione di dover assistere figli minori affetti da malattie che necessitino di cure costanti. La gestione delle ferie richiede il rispetto, da parte del datore di lavoro, di una serie di norme di legge e contrattuali che regolano la maturazione e la fruizione delle stesse: quali?

Il diritto al riposo settimanale e alle ferie annuali retribuite è sancito dalla Costituzione e regolamentato dal Codice Civile e dal D.lgs 66/2003. Ogni lavoratore ha diritto a un minimo di 4 settimane di ferie, ossia 28 giorni di calendario.

La disciplina relativa al godimento delle ferie spettanti ai lavoratori subordinati segue le disposizioni precise ed inderogabili fissate dal D.Lgs. n. 213/2004. Sul datore di lavoro grava l’onere di:
- concedere e far godere almeno due settimane di ferie entro l’anno solare di maturazione, anche consecutivamente qualora il lavoratore ne faccia espressamente richiesta. In questo caso il datore di lavoro è obbligato a soddisfare tale richiesta, seppure compatibilmente con le esigenze dell’attività d’impresa.
- concedere e far godere nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione le restanti due settimane di ferie.


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