Non solo impresa

Contributi versati alla previdenza complementare e non dedotti. Convalida annuale del numero meccanografico.

Contributi versati alla previdenza complementare e non dedotti
I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare (escluso il Tfr), sono deducibili, ai sensi dell’art. 10 del TUIR, dal reddito complessivo per un importo non superiore ad € 5.164,57. Per la parte dei contributi versati che non hanno fruito della deduzione, compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare, il contribuente co-munica alla forma pensionistica complementare, entro il 31.12 dell’anno successivo a quello in cui è stato effet-tuato il versamento, ovvero se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l’importo non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi. La comunicazione deve essere resa dalla persona per la quale è aperta la posizione previdenziale e, pertanto, anche dal familiare a carico. In tal caso, nella comunicazione deve indicarsi che l’ammontare complessivo delle somme non dedotte dall’iscritto non sono state dedotte neanche dal soggetto di cui è a carico. Nel caso in cui il soggetto interessato non abbia comunicato al fondo pensione l’ammontare dei contributi non dedotti, sarà soggetta a tassazione anche la parte riconducibile agli importi non de-dotti. Qualora i versamenti siano stati effettuati tramite il datore di lavoro, è possibile verificare sul CUD gli importi dedotti e quelli non dedotti in quanto eccedenti il limite.

Convalida annuale del numero meccanografico
Le imprese che operano con l’estero sono tenute a effettuare, entro un anno dalla data di iscrizione o entro il 31.12 di ogni anno, per gli anni successivi, la procedura di convalida del numero meccanografico.
Se l'azienda è in possesso di un codice meccanografico e si intende mantenere la posizione, il codice deve essere conva-lidato entro il 31.12.2015. Si precisa che non è obbligatorio essere in possesso del numero meccanografico (la Ban-ca d'Italia ha abolito, a decorrere dal 1.01.2008, la CVS delle operazioni correnti mercantili, e la conseguente segnalazio-ne, mediante codice meccanografico, delle causali valutarie relative al regolamento di queste operazioni); quindi, tale convalida non è obbligatoria, nel senso che, se l'impresa desidera mantenere in essere il suo numero meccanografico, perché effettivamente viene utilizzato, deve procedere alla convalida; nel caso in cui l'azienda non desideri convalidare tale numero, in quanto non viene utilizzato, può decidere di cancellarlo. Se un’azienda decide di cancellare il numero meccanografico perché non utilizzato e ne avesse bisogno in futuro può sempre richiederne uno nuovo. In ogni caso, se il numero meccanografico non viene convalidato entro il 31.12.2015 verrà cancellato.
La procedura di convalida avviene generalmente attraverso la piattaforma "Telemaco".


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