Strumenti operativi
Sottoscrizione libro inventari. Numerazione e bollatura dei libri contabili. Check list per aggiornamento stampe libri e registri. Conguagli da Mod. 730 non conclusi nel 2015.
Sottoscrizione libro inventari
L’art. 2217 Codice Civile prevede l’obbligo di redigere l’inventario all’inizio dell’esercizio dell’impresa e successivamente ogni anno. Esso deve contenere l’indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all’impresa, nonché delle attività e delle passività dell’imprenditore estranee alla medesima. Infine, deve contenere lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa, ove obbligatoria. L’inventario deve essere sottoscritto dall’imprenditore entro 3 mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette. Ai sensi dell’art. 2215 del Codice Civile, il libro degli inventari deve essere numerato progressivamente e non è soggetto né a bollatura né a vidimazione iniziali.
Numerazione e bollatura libri contabili
Si riepilogano gli adempimenti relativi all’istituzione e alla tenuta del libro giornale, del libro inventari e dei registri obbligatori ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, ora soggetti alla sola formalità di numerazione progressiva delle pagine. In particolare, l’art. 2215 Codice Civile non prevede l’obbligo della bollatura e della vidimazione del libro giornale e del libro degli inventari. Restano, invece, soggetti all’obbligo di bollatura i libri sociali obbligatori previsti dall’art. 2421 Codice Civile e ogni altro libro o registro per i quali l’obbligo della bollatura è previsto da norme speciali. La formulazione degli articoli 39 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e 22 del D.P.R. 29.09.1973, n. 600 esclude l’obbligo della bollatura per i registri previsti dalle norme fiscali. Anche per tali registri resta confermato, invece, l’obbligo della numerazione progressiva delle pagine che li compongono.
Check list aggiornamento stampe libri e registri
A tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare, in difetto di trascrizione su supporti cartacei dei dati relativi all’esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre 3 mesi, se, anche in sede di controlli e ispezioni, gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e siano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza. Considerato che il termine di presentazione delle dichiarazioni relative al 2014 era il 30.09.2015, la stampa sui registri della contabilità riferita a tale esercizio dovrà essere effettuata, nella generalità dei casi, entro il 30.12.2015. L’obbligo di memorizzazione delle operazioni contabili deve essere assolto entro 60 giorni dalla data in cui l’evento (operazione) si è verificato. Ciò premesso, si propone una check list per il controllo dell’aggiornamento delle stampe dei libri contabili.
Conguagli da Mod. 730 non conclusi nel 2015
I sostituti di imposta, per effettuare le operazioni di conguaglio, devono tenere conto dei risultati contabili delle dichiarazioni 730 dei propri sostituiti, evidenziati nei modelli 730-3 che hanno elaborato o nei modelli 730-4 loro pervenuti. I sostituti esclusi dalla procedura del flusso 730-4 per il tramite dell’Agenzia delle Entrate ricevono i risultati contabili direttamente dai Caf e dai professionisti abilitati. I sostituti di imposta devono, inoltre, tenere conto di eventuali risultati contabili rettificativi o integrativi pervenuti in tempo utile per effettuare i conguagli entro l’anno 2015. Non devono essere effettuate operazioni di conguaglio, né a credito né a debito, se l’importo di ogni singola imposta o addizionale risultante dalla dichiarazione non supera il limite di € 12,00. Nel caso di conguagli a credito, se alla fine dell’anno non è stato possibile effettuare il rimborso, il sostituto di imposta deve comunicare all’interessato gli importi ai quali ha diritto, che potranno essere fatti valere dal contribuente stesso nella successiva dichiarazione
dei redditi. Nel caso di conguaglio a debito, se entro la fine dell’anno non è stato possibile trattenere la somma dovuta per insufficienza delle retribuzioni corrisposte, il sostituto di imposta deve comunicare entro il mese di dicembre gli importi ancora dovuti, che dovranno essere versati direttamente dal sostituito, tramite modello F24, maggiorati dell’interesse dello 0,40% mensile.
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