Versamento contributi previdenziali fissi di artigiani e commercianti

Lavoro

Entro il 18.05.2015 artigiani e commercianti devono procedere al versamento della prima rata dei contributi dovuti in misura fissa. Rispetto al 2014, nel 2015 si è verificato un incremento sia della base di calcolo (minimale contributivo o di reddito) che delle aliquote contributive, con conseguente aumento della contribuzione minima dovuta.

Gli artigiani ed i commercianti sono tenuti al versamento dei contributi previdenziali IVS dovuti all'Inps sia per sé che per i propri eventuali familiari collaboratori sulla base della totalità dei redditi di impresa da essi dichiarati. È previsto il versamento di una contribuzione fissa minima, calcolata su un reddito convenzionale variabile di anno in anno (cosiddetto minimale contributivo o di reddito), che per il 2015 è pari ad euro 15.548,00; tale contribuzione è quindi dovuta in ogni caso, anche se il reddito è inferiore al minimale contributivo o addirittura negativo.

La contribuzione fissa varia a seconda che l'iscritto sia un artigiano o un commerciante, in quanto sono previste aliquote contributive differenti. Abbiamo la seguente casistica:
A) ARTIGIANI:
I contributi fissi per il 2015 sono pari al 22,65% del minimale contributivo, ridotto al 19,65% per i collaboratori di età non superiore a 21 anni; pertanto, essi ammontano ad euro 3.521,62, ridotti ad euro 3.055,18 per i collaboratori fino a 21anni di età.
B) COMMERCIANTI:
I contributi fissi per il 2015 sono pari al 22,74% del minimale contributivo, ridotto al 19,74% per i collaboratori di età non superiore a 21 anni; quindi essi sono pari ad euro 3.535,61, ridotti ad euro 3.069,17 per i collaboratori di età non superiore a 21 anni.

E' inoltre dovuto per tutti gli iscritti (artigiani o commercianti) un contributo annuale per le prestazioni di maternità erogate dall'istituto di previdenza, pari nel 2015 ad euro 7,44.
I contributi IVS vanno rapportati a mese nel caso in cui l'iscrizione all'Inps inizi o cessi nel corso dell'anno; al riguardo, l'iscrizione per un solo giorno comporta l'iscrizione per l'intero mese.
Nel caso di impresa familiare, regolarmente o non regolarmente costituita, il versamento contributivo deve essere eseguito esclusivamente dal titolare, sia per sé che per i familiari collaboratori. Il titolare ha poi obbligo di rivalsa verso questi ultimi per le somme versate per loro conto e quindi dovrà farsele restituire, eventualmente compensandole con la quota di utili ad essi spettanti.

I versamenti effettuati sul minimale contributivo relativi al 2015, comprensivi del contributo di maternità, dovranno essere effettuati in rate trimestrali di pari importo aventi le seguenti scadenze: 18.05.2015 (per il primo trimestre), 20.08.2015 (per il secondo trimestre), 16.11.2015 (per il terzo trimestre), 16.02.2016 (per il quarto trimestre). I suddetti versamenti trimestrali vanno eseguiti telematicamente utilizzando il modello F24, compilando la sezione "INPS" e riportandovi appositi codici, specifici per ognuno di essi, comunicati dallo stesso istituto di previdenza.

Si evidenzia che le comunicazioni riportanti i dati necessari ai versamenti e gli importi non sono più spedite dall'INPS già da due anni e sono reperibili, dal soggetto assicurato o da un suo delegato, nel sito www.inps.it, tramite l'opzione, all'interno del Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, "Dati del mod. F24". Maggiori chiarimenti sui versamenti previdenziali IVS, anche con riferimento a quelli dovuti sul reddito eccedente il minimale contributivo, possono essere reperiti consultando la circolare Inps 4.02.2015, n. 26.